LIMITATE LE COMPENSAZIONI DEI CREDITI IN F24

 

Dal 1° luglio 2024 divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

 

Nell’ambito del contrasto all’utilizzo indebito dei crediti d’imposta, a decorrere dal 1° luglio č diventata operativa la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio per l’anno 2024 che ha introdotto il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.

 

Si tratta di un nuovo divieto che si affianca e non si sostituisce ai numerosi vincoli che riguardano l’utilizzo dei crediti fiscali, come quello riferito ai ruoli non pagati di importo superiore a 1.500 euro, di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16 del 28/06/2024, ha fornito i primi chiarimenti su come opera il blocco alle compensazioni nel modello F24.

 

Novitŕ in sintesi

In sintesi, con effetto sui modelli F24 in compensazione presentati dal 1/07/2024:

- non č piů ammesso compensare nel mod. F24 utilizzando crediti tributari in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali (e relativi accessori), di natura agevolativa o per carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate di importo complessivamente superiore a € 100.000,00 per i quali siano scaduti i termini di pagamento ed in assenza di provvedimenti di sospensione o di dilazione;

- anche per compensare crediti dei contributi previdenziali (Inps) e premi Inail occorrerŕ utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). In pratica l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia opera in qualsiasi caso di compensazione, indipendentemente dall’elencazione delle tipologie di crediti; un caso contrario gli F24 saranno scartati dai sistemi bancari.

 

Divieto di compensazione di crediti erariali

Il co. 94, art. 1 della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) introduce un nuovo co. 49-quinquies all’art. 37 del D.L. 223/2006, riguardante, tra gli altri, anche le regole di utilizzo dei crediti in compensazione. In particolare, viene previsto che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, č esclusa la facoltŕ di avvalersi della disposizione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (ossia, l’utilizzo in compensazione di crediti tributari nel modello F24). Tale vincolo opera nel caso in cui i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, cosě come nel caso in cui per tale ruolo/accertamento esecutivo non siano in essere provvedimenti di sospensione o di rateazione.

Nel caso di pagamento parziale dei ruoli, se l’importo complessivo scende al di sotto della soglia di 100.000 euro, il divieto in questione viene meno.

La nuova formulazione della disposizione in commento puntualizza che il divieto di compensazione non riguarda i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e quelli relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le compensazioni vietate sono solo quelle orizzontali, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, dove il credito compensa un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti. Non risultano vietati gli utilizzi in detrazione dei crediti, c.d. verticali (esempio potrŕ essere detratto dal primo acconto Ires 2024 il credito Ires risultante dal saldo 2023).

 

Coordinamento col precedente divieto di compensazione

Ove non si applichi l’esclusione dalla compensazione in commento, restano ferme le disposizioni dell’art. 31 del D.L. 78/2010 che vieta la compensazione dei crediti mediante F24, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e di natura agevolativa e relativi accessori, e per i quali č scaduto il termine di pagamento.

Gli importi superiori a 100.000 euro affidati agli agenti della riscossione inibiscono la compensazione “orizzontale” di crediti di qualsiasi natura (erariali e di natura agevolativa), fatti salvi i crediti di contributi previdenziali e premi Inail.

Pertanto, ove l’ammontare dei carichi scaduti affidati all’Agente della riscossione risulti:

Ř superiore a € 1.500, ma non superiore a € 100.000: si applica il solo divieto dell’art. 31 del D.L. 78/2010;

Ř superiore a € 100.000: č applicabile il solo divieto di cui all’art. 37, co. 49-quinquies del D.L. 223/2006.

 

Regime sanzionatorio

La sanzione č del 30%, a norma dell’art. 13, co. 4 del D.Lgs 471/97, trovando applicazione la regola generale sul divieto di compensazioni, per la quale non č ammessa la definizione con 1/3 della sanzione (art. 16 del D.Lgs. 472/97).

 

Utilizzo dei crediti Inps e Inail

Sempre sul tema della compensazione dei crediti, si segnala anche un’ulteriore previsione introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio, anche questa destinata a trovare applicazione del prossimo 1° luglio 2024 e prevede l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la compensazione dei crediti, compresi quelli nei confronti dell’Inps e dell’Inail.

L’estensione sopra descritta č finalizzata a consentire all’Agenzia delle Entrate di poter sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione della delega di pagamento contenente compensazioni che presentano profili di rischio, per poter controllare il corretto utilizzo del credito. Infatti, l’esecuzione della delega, con effetto dalla data di versamento, avviene solo alla fine della procedura di controllo, decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello F24.

 

 

01/07/2024

 

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